Terza convenzione di Ginevra
Terza convenzione di Ginevra | |
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Firma | 12 agosto 1949 |
Luogo | Ginevra |
Efficacia | 21 ottobre 1950 |
Depositario | Consiglio federale svizzero |
Lingue | Francese, Inglese |
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La terza convenzione di Ginevra protegge i combattenti legittimi che, nel corso di un conflitto armato internazionale, vengano fatti prigionieri dal nemico. Fu sottoscritta una prima volta nel 1929, e poi una seconda con modifiche Ginevra nel 1949.
È preceduta dalle convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907, che si concentrano sullo svolgimento dei combattimenti. Il trattamento umanitario previsto dalla convenzione di Ginevra del 1929 è il frutto di un negoziato fra stati che ha cercato di tenere conto di due esigenze diverse:
- sicurezza dello Stato che detiene il prigioniero;
- fedeltà al proprio paese del prigioniero.
Il prigioniero di guerra, infatti, non essendo cittadino della potenza detentrice, non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà, ma anzi come soldato è spesso vincolato al dovere di cercare di combattere per il proprio paese, pertanto, ad esempio, se il prigioniero tenta la fuga e non riesce a raggiungere le proprie linee, potrà essere punito solo disciplinarmente e non penalmente (se però nel tentare la fuga uccide o ferisce qualcuno o compie altri reati allora potrà essere perseguito penalmente in base alle leggi del paese dove è trattenuto).
I prigionieri possono essere internati in campi. Ai soldati semplici può essere assegnato lavoro manuale, ai sottufficiali lavoro di supervisione. Non è permesso assegnare lavoro agli ufficiali, a meno che loro stessi lo richiedano. I prigionieri non possono essere obbligati a lavori di carattere militare.
Ai delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa è concessa la visita ai prigionieri senza testimoni.
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