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L. 14 maggio 1865, n. 2279

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Regno d'Italia

1865 diritto diritto L. 14 maggio 1865, n. 2279 Intestazione 30 gennaio 2014 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 15 maggio 1865, n. 116


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1864 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Maremmane, Centrale-Toscana e Romane, e per la concessione alla medesima Compagnia delle nuove linee indicate nella convenzione succitata (Allegato A).

Quest'approvazione è vincolata all'esecuzione dei patti contenuti negli atti addizionali 23 novembre 1864 (Allegato B) e 6 febbraio 1865 (Allegato B2).

Restano fermi i diritti di rimborso che spettassero allo Stato per le spese fatte e da fare a favore delle singole Società che entrano nella fusione.

La Società è autorizzata ad abbandonare le gallerie del Mesco e della Biassa per sostituirvi quanto alla prima il giro del Capo Mesco, e quanto alla seconda il giro verso Campiglia, a condizione per altro che stia dentro i limiti del contratto originario quanto alle pendenze ed alla lunghezza totale ed alle curve della strada, e semprechè questa mutazione sia giustificata da ostacoli non superabili nel limite di tempo appresso indicato.

Il tronco di strada fra Levanto e la Spezia dovrà essere al più tardi aperto entro il 1870, ed a questa condizione il Governo abbuonerà alla Compagnia due milioni in compenso dei lavori che per il cambiamento della traccia resteranno inutili, o della spesa che dovrà sostenere per applicare dei mezzi straordinari di perforazione quando al mantenere la traccia attuale, mantenuti fermi per restante della linea del litorale Ligure i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori.

Art. 2. Sono pure approvate le seguenti convenzioni:

a) Quella conchiusa il 30 giugno 1864 tra i Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed i rappresentanti delle strade ferrate Lombarde e dell'Italia centrale per la cessione delle linee dello Stato, del servizio di navigazione sui laghi e dell'esercizio di diverse linee sociali, sotto le condizioni dichiarate nel capitolato annesso alla convenzione (Allegato C), ferme le motivazioni riguardanti tanto la convenzione, quanto il capitolato, che sono state convenute coll'atto suppletivo 2 febbraio 1865 (Allegato C2) e colle successive variazioni e aggiunte assentite con atto del 17 febbraio 1865 dai rappresentanti della Società (Allegato C3) ed alla condizione, che tutti indistintamente i prodotti delle linee, dei servizi e degli esercizi predetti che si riferiscono all'epoca anteriore alla consegna da farsi a termini dell'art. 23 del capitolato, spetteranno allo Stato.

All'art. 6 del capitolato annesso alla convenzione in data 30 giugno 1864 colla Società delle ferrovie Lombarde e dell'Italia centrale, dopo le parole Ivrea-Aosta, sono aggiunte le seguenti: Mortara-Vercelli. Il corrispettivo per l'esercizio della linea Mortara-Vercelli sarà determinato dalle norme dell'art. 37.

Nel capoverso dell'articolo 58 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, alle parole nella stazione di Torino, sono sostituite le seguenti: nelle stazioni delle ferrovie cedute.

b) Quella conchiusa nel predetto giorno 30 giugno colla Società cessionaria degli eredi Ferrante per la costruzione di una ferrovia da Vigevano a Milano per Abbiategrasso, con rinuncia alla già ottenuta concessione della linea Mortara-Vercelli (Allegato D).

La scadenza della presente convenzione è fissata alla data medesima di quella accordata alla ferrovia Mortara-Asti-Casale, cioè toccherà il suo termine di 99 anni contemporaneamente a quello della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

c) Quella pur conchiusa nel giorno suddetto colla Società anonima concessionaria della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria per la costruzione di una strada ferrata che, diramandosi dalla linea già concessa, giunga a Mortara per Asti e Casale (Allegato E).

d) Quella conchiusa il giorno 21 maggio 1864 e completata colla dichiarazione 30 giugno stesso anno coll'ingegnere Gaetano Capuccio, per la quale si concede la costruzione e l'esercizio di una linea di ferrovia da Torino a Cirié (Allegato F).

Art. 3. Le strade ferrate da Genova a Torino e da Alessandria al Lago Maggiore, contemplate nella prima convenzione di cui parla il precedente articolo, continueranno ad essere ipotecate in guarentigia della rendita alienata in forza della legge del 26 giugno 1851 e del relativo R. Decreto 22 luglio successivo.

Quest'ipoteca costituita per legge non abbisogna, ond'essere conservata, di alcuna formalità.

Art. 4. Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente con la Società Italiana per le strade ferrate meridionali la convenzione 28 novembre 1864, annessa alla presente legge (Allegato G) con le modificazioni ed aggiunte accettate con atto del 9 febbraio 1865 (Allegato G2).

All'art. 16 della convenzione del 28 novembre 1864 stipulata tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Società concessionaria delle strade ferrate meridionali è surrogata la disposizione seguente:

« La Società è autorizzata a realizzare il capitale necessario all'adempimento degli obblighi che ha assunto colla presente convenzione, per un terzo d'azioni e per due terzi d'obbligazioni. »

All'art. 21 del capitolato annesso alla convenzione del 21 agosto 1862, stipulata colla Società delle strade ferrate meridionali, è aggiunta la disposizione seguente:

« La sorveglianza esercitata dall'amministrazione superiore, finchè l'anno prodotto non raggiunga il limite necessario per ingravare il Governo dal pagamento di qualsivoglia sovvenzione chilometrica, si estenderà anche a riconoscere se il servizio venga regolarmente eseguito da un personale sufficiente e capace, tanto nelle stazioni quanto lungo la via, ed occorrendo l'amministrazione superiore potrà prescrivere, sentita la Società, quegli aumenti e cambiamenti nel personale medesimo, quelle disposizioni e modificazioni negli ordini di servizio e nelle tariffe, che sieno richieste dallo scopo di favorire un maggior movimento, ed un aumento nel prodotto. »

Qualora nell'ulteriore sviluppo della rete delle ferrovie si riconoscesse la convenienza di eseguire le due linee di Popoli-Avezzano e di Conza, e la Società delle strade ferrate meridionali non volesse giovarsi del diritto di prelazione, essa e le altre Società concessionarie esistenti saranno in obbligo di cedere al Governo e alle Società concessionarie, mediante compensi, il diritto di passaggio e l'uso delle stazioni da Foggia a Candela e da Napoli a Contursi, da Pescara a Popoli e da Avezzano a Ceprano.

Art. 5. Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione legislativa un progetto di legge per la classificazione delle ferrovie e per la costituzione di consorzi provinciali e comunali allo scopo di concorrere alla costruzione delle linee complementarie della rete ferroviaria del Regno.

Art. 6. Il Governo è autorizzato:

a) A concedere nel più breve termine possibile all'industria privata un tronco di strada ferrata che congiunga per la comunicazione più diretta Salerno a Sanseverino ed Avellino;

b) A far costruire da alcuna delle Società concessionarie delle linee già in esercizio da Napoli a Salerno e da Cancello a Sanseverino, nel punto del loro maggiore avvicinamento, non che della maggiore convenienza, i chilometri di ferrovia necessari per lo allacciamento di dette linee;

c) A dare una sovvenzione annua di L. 100,00 per la costruzione di una strada ferrata da Solmona all'incontro della linea da Popoli a Rieti, in modo che questo tronco possa servire a far cessare la interruzione da Solmona ad Avezzano, quando, costrutta la linea da Avezzano a Ceprano, venisse riconosciuta la utilità del valico di Fucino;

d) Ad accordare, colla garanzia di un maximum di rendita chilometrica lorda di L. 20,000, la concessione di una linea da Cremona al confine mantovano, quando però risulti che ne sia assicurata la congiunzione colla città di Mantova, ed il rannodamento colle linee venete, e riservati i diritti di prelazione secondo le convenzioni vigenti colla Società Lombarda e Italo-centrale;

e) A concedere anche all'industria privata una strada ferrata da Candela sino presso a Melfi e la fiumana di Atella con una sovvenzione annua di lire cento mila, ed a far eseguire gli studi per la prolungazione di questa linea per Venosa, Gravina, Altamura e Gioja;

f) A fare, durante il biennio successivo alla pubblicazione della seguente legge, concessioni di ferrovie per Decreto Reale a favore dell'industria privata e a quelle Provincie e Comuni che provvederanno alle spese occorrenti senza aggravio del pubblico tesoro, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla legge organica sulle opere pubbliche, e per la durata non maggiore d'anni 90, incoraggiandole con le esenzioni e franchigie già ammesse negli articoli 350 50, 53, 54, 55 del capitolato d'oneri approvato per la ferrovia da Gallarate a Varese con legge 11 agosto 1863.

Art. 7. È fatta facoltà al Governo di conchiudere entro quattro mesi dalla data della promulgazione della presente legge, colla Società della ferrovia di Savona, una convenzione per concederle una garanzia del 6 per cento su quel capitale che sarà reputato indispensabile per condurre a termine l'impresa, e che in nessun caso potrà oltrepassare la somma di 54 milioni, a condizione che la detta Società rinunzi agli otto milioni che le sarebbero ancora dovuti sul sussidio dei 10 milioni, ed alla garanzia chilometrica di L. 25,000 di prodotto lordo sulla linea Cairo-Acqui, come risulta dalla convenzione approvata dalla legge 21 luglio 1861, ed a condizione inoltre che siano adottate pei trasporti militari e per tutti gli altri fatti a conto del Governo, le tariffe accettate dalla nuova Società delle ferrovie Romane e che le due linee sovraindicate vengano regolarmente aperte all'esercizio non più tardi del 1o aprile 1867.

Art. 8. Il Governo del Re è autorizzato ad accordare la concessione d'una linea da Cuneo per Mondovì a Bastia o a Carrù, sotto l'osservanza del capitolato di oneri che regola la concessione della strada ferrata di Savona modificato coll'articolo precedente, e mediante il sussidio di un milione, che sarà pagato alla Società concessionaria o con numerario o con titoli di rendita del Debito pubblico al corso del giorno, sei mesi dopo che la suddetta strada ferrata sarà stata compiutamente attivata e aperta all'esercizio.

Art. 9. Il Governo è autorizzato ad immediatamente por mano ai lavori dei porti di Genova e Savona contemplati nelle convenzioni 22 e 30 giugno, di cui nell'articolo 1 e nell'alinea a del secondo articolo della presente legge, sino alla concorrenza delle somme che devono rispettivamente essere somministrate dalle nuove Società delle strade ferrate dell'Alta Italia e delle Romane, a mente delle convenzioni suddette.

Art. 10. Il Governo, contemporaneamente alla promulgazione della presente legge, obbligherà mediante Decreto Reale, a forma dell'art. 21 della convenzione approvata con legge del 25 agosto 1863, la Società Vittorio Emanuele a costruire ed esercitare un tronco di ferrovia da Potenza a Contursi fino ad Eboli entro il termine di 5 anni.

Art. 11. Il Governo, entro tutto il 1866, presenterà i progetti di legge per la costruzione della strada ferrata da Terni ad Avezzano per Rieti, dell'altra da Avezzano a Ceprano, e di quella da Parma a Spezia.

Art. 12. Con Decreto Reale sarà ordinata l'inscrizione nel bilancio passivo del 1865 della maggior somma dovuta alla Società Italiana delle strade ferrate meridionali in dipendenza della garanzia per l'anno 1863, regolata sulle basi stabilite all'articolo 9 della convenzione autorizzata coll'art. 4 di questa legge.

Mediante appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato verrà a suo tempo provvisto per il pagamento dei concorsi convenuti per il ponte sulla Sesia nella linea Castagnole-Casale e Mortara ed eventualmente per quello sul Ticino fra Arona e Sesto Calende, non che per il versamento a farsi alla Società concessionaria delle linee dello Stato dei fondi di ritenuta incassati dal Governo sugli stipendi degli impiegati ed agenti che passano al servizio di detta Società, giusta quanto fu stabilito all'art. 31 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno conchiusa colla Società delle strade Lombarde e italo-centrali.

Così pure con Decreto Reale verrà ordinata l'iscrizione nel bilancio attivo dello Stato pel 1865 della somma di L. 10,378,665 53 da pagarsi dalla Società delle strade ferrate meridionali in conformità dell'art. 11 della suddetta convenzione.

Saranno anche nella parte attiva del bilancio dello Stato aperti appositi capitoli per l'iscrizione delle rate a corrispondersi dalla Società concessionaria delle linee dello Stato, non che per le quote di concordo che, secondo è stabilito, la medesima e la Società delle strade ferrate Romane sono tenute a prestare.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.


A. LA MARMORA.
S. JACINI.
Q. SELLA.