Questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali sono aspetti che emergono in un processo penale e che comportano il giudizio anche di un giudice civile o viceversa, al fine di assicurare l'unità di giurisdizione e decisioni contrastanti in sedi diverse. Dal 1988, con la riforma dell'ordinamento penale, è prevista soltanto la questione pregiudiziale civile a procedimento penale, al contrario di quanto era previsto dall'art.2 del vecchio codice abrogato.
La norma di riferimento di tale istituto è l'art.2 comma 1° e parte del 2 °C.p.p.
«il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione salvo che sia diversamente stabilito [...] la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.»
Si desume inequivocabilmente, pertanto, che quando sussiste una questione pregiudiziale civile o amministrativa, il giudice penale deve risolvere la questione senza sospensione del processo.
Eccezioni
[modifica | modifica wikitesto]La regola dell'art.2 subisce molte deroghe ed eccezioni.
«quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio, La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale»
All'art.3 si aggiunge il 479:
«fermo quanto previsto dall'art.3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.»
L'ipotesi prevista dall'art.479 è attuabile solo nella fase dibattimentale.
Efficacia della sentenza penale
[modifica | modifica wikitesto]L'art. 651 e 652 regolano i casi in cui una sentenza penale è vincolante ed ha efficacia anche nei giudizi civile ed amministrativo.
«1. La sentenza penale irrevocabile (648) di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.»
«1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2 [209].»
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