Colli di Parma (vino)

vino DOC emiliani e romagnoli
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Colli di Parma è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Parma.

Colli di Parma
Disciplinare DOC
Vigneto e castello a Torrechiara
Italia (bandiera) Italia
  Emilia-Romagna
Decreto del Decreto del 28 ottobre 1982
Regolamenta le seguenti tipologie:
Fonte: catalogoviti.politicheagricole.it[1]

Zona di produzione

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La zona di produzione comprende il territorio collinare dei seguenti comuni: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Neviano degli Arduini, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari.[1].

La viticoltura nel Parmense è sicuramente molto antica: i vini storici sono rosso (da Barbera e Bonarda), Malvasia e Sauvignon.

Dopo anni di abbandono a causa della fillossera, nel 1982 nacque il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini dei Colli di Parma.

Tecniche di produzione

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La menzione Riserva, è concessa dopo 18 mesi di invecchiamento, di cui tre in bottiglia, per Malvasia, Sauvignon, Chardonnay e Pinot Bianco e di due anni, di cui sei in bottiglia, per Rosso, Pinot Nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Barbera e Bonarda. Il tappo deve essere di sughero.

La dicitura Amabile o Dolce è obbligatoria per Malvasia, Bonarda e Lambrusco vinificati con tali caratteristiche.

È obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione.

La menzione vigna è concessa purché il toponimo o venga riportato nella documentazione.

Le tipologie a spumante devono essere ottenute con la rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti di almeno 12 mesi.

Per i vini frizzanti i mosti utilizzati devono provenire da uve dei vigneti iscritti alla DOC.

Disciplinare

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La DOC Parma è stata istituita con DPR 28.10.1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10.03.1983
Successivamente è stato modificata con

  • D.M. 4.09.1995 G.U. 235 del 07.10.1995
  • D.M. 7.10.2002 G.U. 245 del 18.10.2002
  • D.M. 4.03.2003 G.U. 62 del 15.03.2003
  • D.M. 17.06.2004 G.U. 150 del 29.06.2004
  • D.M. 30.11.2011 G.U. 295 del 20.12.2011
  • D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 30.03.2015 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie

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È prevista anche la versione frizzante.

uvaggio Barbera dal 60% al 75%; Bonarda e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25% al 40%.
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 5.0 g/l.
estratto secco minimo 18.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Barbera

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È prevista anche la versione frizzante ed è vietato l'utilizzo di uve Lambrusco.

uvaggio Barbera minimo 85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 5.0 g/l.
estratto secco minimo 21.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Bonarda

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È prevista anche la versione frizzante ed è vietato l'utilizzo di uve Lambrusco.

uvaggio Bonarda minimo 85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico totale 12.00 % vol.
titolo alcolometrico minimo 5.50% vol.
acidità totale minima 4.5 g/l.
estratto secco minimo 21.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Cabernet franc

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È vietato l'utilizzo di uve Lambrusco.

uvaggio Cabernet franc minimo 85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 12.00 % vol.
acidità totale minima 4.5 g/l.
estratto secco minimo 20.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Cabernet Sauvignon

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È vietato l'utilizzo di uve Lambrusco.

uvaggio Cabernet Sauvignon minimo 85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4.5 g/l.
estratto secco minimo 20.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Chardonnay

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Sono previste anche le versioni frizzante e spumante.

uvaggio Chardonnay minimo 95%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11.50% vol.
acidità totale minima 5.0 g/l.
estratto secco minimo g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 65%

Lambrusco

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È prevista anche la versione frizzante.

uvaggio Lambrusco Maestri minimo 85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 5.50 g/l.
estratto secco minimo 18.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70%

Malvasia

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Sono previste anche le versioni frizzante e spumante.

fermo o frizzante spumante
uvaggio Malvasia di Candia aromatica minimo 85%.
Se vinificato come amabile, possono concorrere uve Moscato bianco fino al 15%.
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico totale minimo 10.50 % vol.
titolo alcolometrico effettivo minimo 5.50% vol. non previsto
acidità totale minima 5.0 g/l. 5.5 g/l.
estratto secco minimo 15.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 65%

È vietato l'utilizzo di uve Lambrusco.

uvaggio Merlot minimo 85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4.5 g/l.
estratto secco minimo 20.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Pinot bianco

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Sono previste anche le versioni frizzante e spumante.

uvaggio Pinot bianco minimo 95%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11.50% vol.
acidità totale minima 5.0 g/l.
estratto secco minimo 15.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 65%

Pinot grigio

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È prevista anche la versione frizzante.

uvaggio Pinot grigio minimo 95%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11.50% vol.
acidità totale minima 5.0 g/l.
estratto secco minimo 15.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 65%

Pinot nero

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uvaggio Pinot nero minimo 85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 5.0 g/l.
estratto secco minimo 20.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 65%

Sauvignon

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Sono previste anche le versioni frizzante e spumante.

fermo o frizzante spumante
uvaggio Sauvignon minimo 95%.
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11.50% vol.
acidità totale minima 5.0 g/l. 6.0 g/l.
estratto secco minimo 15.0 g/l 16.0
resa massima di uva per ettaro 75 q.
resa massima di uva in vino 65%

Spumante

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Nel disciplinare viene definito con formulazione generica, anche se previsto per le tipologie Pinot nero, Chardonnay e Pinot bianco

uvaggio Pinot Nero, Chardonnay, Pinot bianco
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 5.5 g/l.
estratto secco minimo 14.0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 65%
  1. ^ a b c Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Parma”, su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il 02 02 2022.